L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con Risoluzione 13 aprile 2007, n. 70, a chiarire i dubbi legati al regime IVA applicabile alle prestazioni dei massaggiatori – massofisioterapisti.
Tali prestazioni erano esenti IVA, ai sensi dell’art. 10, n.18), D.P.R. n. 633/1972, fino a quando il D.M. 21 gennaio 1994 non è stato abrogato dal successivo D.M. 17 maggio 2002, che ha previsto tale regime solo per alcune professioni sanitarie riconosciute sulla base di un corso triennale.
Per l’Amministrazione finanziaria, quindi, solo i massofisioterapisti con diploma triennale possono emettere fattura in regime di esenzione ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972, mentre il paramedico di possesso di diploma biennale deve applicare l’IVA con i metodi ordinari.
Fonte: www.seac.it
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