Con Risoluzione 4 marzo 2008, n. 76, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime IVA del reverse charge nel settore edile.
In particolare ha precisato che la realizzazione di prefabbricati in calcestruzzo, direttamente nel cantiere del committente, è classificabile come attività di costruzione e non come attività manifatturiera. Ciò significa che la prestazione, e quindi i relativi subappalti, sono soggetti all’IVA con il reverse charge.
Il sistema dell’inversione contabile nell’edilizia è applicabile solo nel caso in cui sia il soggetto appaltatore sia il soggetto subappaltatore operino nel quadro di un’attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN 2004 (sostituita ora dalla tabella ATECO 2007). Nel caso in esame, tale condizione è soddisfatta, in quanto le attività di costruzione di strutture e operazioni di fabbricazione nel cantiere edile sono classificate, più correttamente, nella sezione F e non nella sezione D (attività manifatturiere).
Fonte: www.seac.it
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