Con Sentenza 5 marzo 2007, n. 4998, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alle restrizioni temporali che l’Amministrazione finanziaria deve rispettare nell’attività di rettifica dell’IVA.
Nello specifico, i Giudici hanno disposto che la rettifica dell’IVA deve essere effettuata entro il termine massimo del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il riferimento alla data di presentazione della dichiarazione per il conteggio del quarto anno successivo è in particolare valido anche nell’ipotesi in cui la Guardia di Finanza, o comunque l’attività di accertamento, abbia portato alla luce elementi che dimostrino l’infedeltà della dichiarazione in anni successivi alla data di presentazione della dichiarazione.
Fonte: www.seac.it
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