NULL
Novità Iva
4 Febbraio 2012

Rifornimento di carburante per le navi adibite alla pesca costiera: si applica il regime di non imponibilita’ Iva.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 10 del 1° febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 8, comma 2, lett. e), n. 4, della Legge comunitaria del 2010, disposizione che ha modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, la disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972 (articolo 8-bis, comma 1, lett. d) relativa alle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione alle quali si applica il regime di non imponibilità Iva.

La normativa in questione riguarda, in particolare, le cessioni di beni destinati alle dotazioni di bordo ed al rifornimento ed al vettovagliamento delle imbarcazioni utilizzate ai fini commerciali. La disposizione previgente escludeva dal regime di non imponibilità Iva le forniture di beni destinati al vettovagliamento delle navi adibite alla pesca costiera locale.

La normativa ora vigente, aderente alla normativa comunitaria in materia, prevede, invece, che l’esclusione dal regime valga per le provviste di bordo (e non per il vettovagliamento) delle navi adibite alla pesca costiera locale.

I dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche del testo della disposizione, riguardano, in particolare, l’applicabilità del regime di non imponibilità Iva in caso di fornitura di carburante e lubrificante per le suddette imbarcazioni (si tratta di provvista di bordo, così come dovrebbe dirsi alla luce della normativa in materia doganale?).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine “provviste di bordo”, utilizzato nel nuovo testo della disposizione predetta, e ripreso dalla normativa comunitaria, deve essere considerato, in tale contesto, come un sinonimo del termine “vettovagliamento”.

Il regime di non imponibilità Iva deve dirsi, quindi, applicabile anche al rifornimento di carburante e lubrificante delle navi adibite alla pesca costiera. Tale ipotesi, infatti, non rientra nella nozione di vettovagliamento, e, pertanto, nell’area delle ipotesi di esclusione del regime in questione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
4 Ottobre 2024
Esenzione IMU per enti non commerciali: indicazioni dal MEF

Il 16 luglio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 2, che...

4 Ottobre 2024
Codici imposta sostitutiva sugli straordinari del personale sanitario

Il 22 luglio 2024 sono stati istituiti, attraverso la risoluzione n. 36/E, i codici...

4 Ottobre 2024
Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e Gse

Il 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fiscali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto