Con Risoluzione 27 dicembre 2005, n. 179, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti n merito alla rimborsabilità dell’IVA sugli acquisti di beni ammortizzabili.
Le Entrate precisano, infatti, che:
- non può essere rimborsata l’imposta pagata a fronte del versamento di acconti in sede di stipulazione di contratto preliminare di vendita. Il preliminare, infatti, non trasferisce la proprietà del bene, pertanto non realizza il presupposto che fa sorgere il diritto al rimborso;
- non è riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA assolta sulle spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento di beni altrui , quando esse non si concretizzano in beni materiali con una propria individualità e autonoma funzionalità, in quanto l’opera realizzata resta di proprietà altrui.
Restano ferme le regole sulla detrazione del tributo ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972.
Fonte: www.seac.it