Con Sentenza n. 7181/2009, la Corte di Cassazione, seguendo uno degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che il termine per la presentazione delle istanze di rimborso IVA da parte di soggetti non residenti in Italia non è perentorio.
In particolare, la normativa europea e quella nazionale, nel disporre che le istanze debbano essere presentate entro i sei mesi successivi all’anno nel corso del quale l’imposta è divenuta esigibile, non hanno definito il termine suddetto come perentorio; pertanto, in assenza di tale previsione espressa, il termine applicabile risulta in via residuale quello biennale di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
Infine, la Corte Suprema ha motivato che l’applicabilità del termine di sei mesi in via perentoria sarebbe in contrasto con i principi comunitari dell’equivalenza e della reciprocità.
Fonte: www.seac.it
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