Con Sentenza 3 maggio 2005, n. 9142, la Corte di Cassazione ha sancito la perentorietà del termine di presentazione delle istanze di rimborso IVA da parte dei soggetti senza stabile organizzazione in Italia.
La scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui cade il trimestre di riferimento, contenuta nell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, infatti, alla luce anche del disposto dell’VIII Direttiva Ce, va inteso nel senso della decadenza dal diritto, nel caso di mancato rispetto del termine.
Fonte: www.seac.it