Con Sentenza n. 9142/2009 (depositata il 17 aprile 2009), la Corte di Cassazione ha dichiarato che la controversia relativa a un credito IVA è sempre di competenza delle commissioni tributarie, a prescindere dal soggetto titolare del credito.
Inoltre, nella medesima pronuncia è stato stabilito che le società, che hanno acquistato beni necessari per svolgere attività esenti in forza della normativa europea, non possono chiedere il rimborso dell’IVA versata per i suddetti acquisti.
In particolare, infatti, in capo al soggetto passivo (spesso trattasi di strutture sanitarie private) non si forma un diritto di credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, fermo restando che il medesimo non può chiedere in detrazione l’IVA sostenuta per gli acquisti dei beni richiamati.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale