Con Sentenza 25 novembre 2008, n. 28024, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di istanze di rimborso IVA sia applicabile la prescrizione ordinaria decennale, non essendo al contrario previsto il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546/1992.
In particolare, la prescrizione richiamata decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale, in quanto il credito del contribuente matura decorsi due anni dal termine per la suddetta presentazione e risulta esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi.
Fonte: www.seac.it
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