Con Risoluzione 24 gennaio 2008, n. 17, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di rimborso Iva per i soggetti non residenti.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il rimborso dell’imposta spetta anche ai soggetti non residenti che abbiano effettuato operazioni attive in Italia, qualora l’acquirente italiano, per adempiere agli obblighi Iva in luogo del fornitore estero, abbia emesso autofattura, in quanto designato come debitore d’imposta.
In questo modo, l’Agenzia ha esteso anche al reverse charge “facoltativo” quanto previsto per il reverse charge “obbligatorio“.
Fonte: www.seac.it
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