Con Sentenza 18 luglio 2008, n. 19820, la Corte di Cassazione, riprendendo una posizione ormai consolidata, ha nuovamente ribadito che, per poter esercitare il diritto alla detrazione IVA la scheda carburante deve essere correttamente compilata, con l’esatta indicazione di tutti gli elementi richiesti dalla normativa (targa o numero di telaio, dati del soggetto che acquista il carburante e dell’esercente, ubicazione dell’impianto, data di acquisto, importo pagato al lordo IVA, firma dell’esercente, ecc.).
Nel caso di specie, i giudici hanno negato il diritto a detrarre l’IVA in quanto la scheda non indicava la targa del veicolo che ha usufruito del rifornimento di carburante. Secondo la Corte, la mancanza di questo elemento fa venir meno la garanzia di identificazione del veicolo rifornito.
Fonte: www.seac.it
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