L’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni relative alle cause riunite C-394/04 e C-395/04, sostiene che anche i corrispettivi addebitati dalla casa di cura per l’utilizzo del telefono e del televisore da parte del paziente, nonché i costi addebitati per l’ospitalità dei relativi parenti, possono beneficiare dell’esenzione d’imposta.
A condizione che il medico curante attesti la necessità di tali servizi a fini terapeutici, infatti, le prestazioni in oggetto vanno ricondotte alla nozione di "operazioni strettamente connesse all’ospedalizzazione e alle cure mediche", di cui all’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), Sesta direttiva.
Fonte: www.seac.it