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Novità Iva
12 Maggio 2012

Servizi di formazione e di aggiornamento professionale: l’Agenzia delle Entrate individua il criterio di territorialita’ ai fini Iva.

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Nella Risoluzione n. 44 del 7 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo al corretto criterio di individuazione del presupposto territoriale ai fini Iva riguardo ai servizi di formazione e di aggiornamento professionale.

I chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle modifiche della disciplina Iva introdotte nel 2010. Prima, le prestazioni in questione erano assimilate, ai fini della territorialità relativa all’Iva, ai servizi di consulenza e di assistenza tecnica o legale. Erano, quindi, assoggettate ad imposta nel luogo nel quale era stabilito il committente.

Nella nuova normativa non opera più l’assimilazione espressa ai servizi di consulenza tecnica e legale.

Si è posta, quindi, la questione di stabilire se attualmente i servizi di formazione e di aggiornamento professionale debbano essere considerati nell’ambito dei servizi generici (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) o dei servizi educativi e culturali (articolo 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, alla luce della disciplina comunitaria, i servizi in questione devono essere classificati nell’ambito delle prestazioni didattiche e, conseguentemente, devono essere assoggettati al criterio territoriale previsto per i servizi educativi e culturali.

Tali prestazioni, se rese a committenti non soggetti passivi Iva (servizi “business to consumer”), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le attività sono svolte materialmente nel territorio medesimo. Se, invece, sono rese nei confronti di committenti soggetti passivi Iva (servizi “business to business”) sono territorialmente rilevanti in Italia secondo il criterio di territorialità generale (articolo 7-ter).

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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