NULL
Novità Iva
10 Marzo 2007

Sgravi IVA per i commercianti solo sugli sconti

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con Sentenza 5 marzo 2007, n. 5006, nel rigettare un ricorso avverso un avviso di rettifica ai fini IVA presentato da un commerciante di beni alimentari che aveva detratto i costi relativi a premi elargiti ad alcuni clienti, ha affermato che la variazione d’imposta di cui all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, riguarda solamente gli sconti da questi effettuati ed ha altresì fornito importanti chiarimenti circa la distinzione tra sconti, che danno diritto a tale agevolazione, dalle altre promozioni.

Secondo i giudici il legislatore ha previsto due specifiche condizioni per poter fruire della variazione d’imposta e cioè che il commerciante pratichi uno sconto sul prezzo di vendita e che tale sconto derivi da un accordo (verbale o scritto). Per sconto deve intendersi quell’operazione che incide direttamente sul prezzo del bene, riducendone l’ammontare, mentre un premio è un semplice incentivo riconosciuto al cliente per incentivarlo a futuri acquisti.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto