Con Sentenza 17 novembre 2006, n. 24471, la Corte di Cassazione ha affermato l’applicabilità dell’IVA anche per le attività non autorizzate.
Nel caso di specie, l’attività d’impresa svolta dal contribuente risultava illecita in quanto mancante delle necessarie autorizzazioni. La Corte ha ritenuto applicabile anche all’IVA il disposto dell’art. 14, comma 4, Legge n. 537/1993, in base al quale, ai fini delle imposte sui redditi, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente anche i ricavi da questo conseguiti attraverso attività illecite.
Riprendendo quanto precedentemente statuito nella Sentenza 28 settembre 2005, n. 19007, se l’attività illecita è svolta in regime d’impresa e consiste nella cessione di beni o servizi, essa deve scontare l’IVA. L’imposta non è dovuta solo se l’analoga attività autorizzata (o comunque lecita) è esonerata dall’applicazione della stessa.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 25.11.2006
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale