Con Risoluzione 13 novembre 2006, n. 131, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un Interpello proposto da un’associazione senza scopo di lucro olandese in merito all’assoggettamento ad IVA di un convegno organizzato nel nostro Paese e sponsorizzato da imprese multinazionali.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’organizzazione del convegno non sconta le imposte dirette, in quanto l’associazione non detiene, in Italia, una stabile organizzazione. Per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA, l’Agenzia, invece, ha chiarito che:
- l’organizzazione del convegno è operazione soggetta ad IVA in Italia: l’associazione esercita un’attività imprenditoriale, anche se collaterale a quella sua propria. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972, la prestazione si considera effettuata nello Stato in cui viene eseguita se riguarda eventi di natura culturale;
- per recuperare l’IVA, l’associazione dovrà necessariamente nominare in Italia un rappresentante fiscale oppure identificarsi direttamente;
- le prestazioni pubblicitarie, invece, trattandosi di ente appartenente ad uno Stato membro, sono soggette ad IVA nel nostro Paese solo se rese ad uno soggetto italiano passivo d’imposta (o in base al luogo di effettuazione se rese ad un soggetto non UE).
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006
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