Con due distinte Risoluzioni, datate 24 aprile 2008, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in risposta a due istanze di interpello, chiarimenti in merito alla corretta applicazione del meccanismo del reverse-charge. Si riportano, in sintesi, le conclusioni:
- Risoluzione n. 173/E: se la società appaltatrice, in corso di esecuzione del contratto di subappalto, ha acquisito un nuovo codice attività questo non fa cambiare il regime di applicazione dell’IVA, essendo comunque necessario fare riferimento alla attività da questa effettivamente svolta al momento di stipula del contratto. Pertanto, se fin dalla stipula del contratto non sussistevano le condizioni per l’applicazione del reverse-charge, il subappaltatore dovrà provvedere ad emettere le note di addebito (art. 26, DPR n. 633/72) e al pagamento della sanzione (art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 471/97).
- Risoluzione n. 174/E: il contratto di subappalto per la realizzazione di opere civili (vasche, basamenti, sottopassi, serbatoi, portineria), connesse al contratto di appalto principale, rientra fra le attività del settore edile; pertanto le prestazioni rese dalla società committente devono essere fatturate applicando il regime del reverse-charge.
Fonte: www.seac.it
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