Con Risoluzione 29 gennaio 2009, n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione della corretta aliquota IVA all’attività di spettacolo denominata “autoscontro“.
L’amministrazione finanziaria ha chiarito che alle attività di spettacolo viaggiante, ovvero a tutte le attrazioni inserite nell’elenco di cui all’art. 4, Legge n. 377/68, si applica l’aliquota IVA del 10%.
Poiché l’attrazione denominata “autoscontro” è espressamente indicata in tale elenco, è da assoggettare ad aliquota agevolata del 10% di cui al n. 123, Tab. A, Parte III, D.P.R. n. 633/72.
Fonte: www.seac.it
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