Con Risoluzione 31 marzo 2008, n. 118, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi strutturali realizzati su impianti portuali già esistenti, con lo scopo di migliorarne ad esempio funzionamento, manutenzione, ammodernamento o ampliamento, non sono imponibili ai fini IVA (ai sensi dell’art. 9 n. 6), D.P.R. n. 633/72), anche se realizzati:
- dall’appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
- dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione;
- da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto (ad esempio, prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto).
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, inoltre, la disposizione non si estende alla semplici forniture di beni e servizi in quanto non danno luogo ad interventi di carattere strutturale.
Fonte: www.seac.it
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