Con Risoluzione 20 ottobre 2008, n. 389, l’Agenzia delle Entrate, nell’accogliere il parere espresso dal MEF con nota 26 settembre 2008, n. 92058, ritiene che all’apporto a favore del fondo immobiliare di un diritto di godimento, quale il leasing, su una pluralità di immobili, prevalentemente locati, possa applicarsi l’esclusione dall’IVA, ai sensi di cui all’articolo 8, comma 1-bis, D.L. n. 351/2001.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale esclusione dall’IVA è ammissibile ove ricorrano tutti i presupposti di legge, ovvero:
- la tipologia di soggetto che riceve l’apporto, in quanto si deve trattare necessariamente di “fondo immobiliare chiuso”;
- l’investimento (locazione beni per subentro nei contratti di leasing traslativo) realizzato dal fondo medesimo che deve rappresentare continuazione dell’attività della Società e allo stesso tempo essere ammesso dal regolamento di funzionamento.
Fonte: www.seac.it
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