Con Risoluzione 28 giugno 2007, n. 145, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento IVA da applicare agli autori di programmi televisivi ed ai soggetti che invece sviluppano i testi in qualità di collaboratori. Nello specifico, l’Amministrazione ha disposto che:
- l’attività di sviluppo dei testi è assoggettata ad IVA se realizzata nell’esercizio di arti e professioni;
- è sempre esclusa da IVA, in ossequio all’articolo 3, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, l’attività esercitata dagli autori dei programmi.
La medesima Risoluzione chiarisce inoltre che all’attività esercitata dagli autori dei programmi è applicabile il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13, Legge n. 388/2000. Nel caso in cui l’autore sia un lavoratore autonomo, il committente non dovrà applicare la ritenuta di acconto e l’autonomo dovrà riportare per iscritto l’adesione al regime agevolato.
Fonte: www.seac.it
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