Con Risoluzione 7 febbraio 2008, n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA delle operazioni realizzate tra imprese della grande distribuzione ed imprese fornitrici di beni di largo consumo.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che:
- sconti e premi, che a vario titolo il fornitore concede al cliente (ad esempio premi su fatturato, sconti per acquisto di combinazioni di prodotti, ecc.) rappresentano una riduzione del prezzo di vendita e vanno esposti direttamente in fattura;
- le somme erogate a fronte di servizi promozionali (esposizione preferenziale dei prodotti, operazioni di co-marketing, ecc.), rappresentano il corrispettivo di prestazioni di servizi da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria;
- i servizi resi dai gruppi o centrali di acquisto (attività di marketing, organizzativa, amministrativa, ecc.), sono soggetti ad IVA con aliquota ordinaria.
Fonte: www.seac.it
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