La risoluzione n. 54 del 24.4.2001 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce che il trattamento Iva dei contributi erogati dalla comunità dallo Stato e dagli Enti pubblici è diverso a seconda che esista o meno un rapporto di prestazioni reciproche.
Se i contributi, ad esempio, non sono condizionati ad alcun obbligo da parte del beneficiario, di rispettare una obbligazione di fare, non fare, o dare, allora il contributo è escluso dall’applicazione dell’Iva.
Se invece, l’erogazione del contributo è condizionato da una obbligazione di fare, non fare o dare, allora verrà applicata l’Iva.