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Novità Iva
26 Febbraio 2011

Trattamento fiscale dei buoni acquisto: finche’ circolano non sono soggetti ad Iva.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 21 del 22 febbraio 2011, ha chiarito quale debba essere il trattamento fiscale ai fini Iva da applicare ai “buoni acquisto o regalo”.

Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia, la società che ha proposto l’interpello ha espresso l’intenzione di emettere, per conto delle proprie società clienti, un nuovo modello di buono, utilizzabile presso determinati esercizi commerciali affiliati, per l’acquisto di determinati beni da parte di soggetti a ciò espressamente autorizzati (utilizzatori).

La società medesima ha individuato la presenza in questa operazione di quattro diversi rapporti:

1) il primo rapporto riguarda la società emittente e gli esercizi commerciali affiliati ed è regolato da un contratto di appalto/somministrazione con il quale gli esercizi affiliati si impegnano a somministrare i beni;

2) il secondo rapporto si instaura tra la società emittente e le aziende clienti ed è caratterizzato dalla cessione dei buoni dietro pagamento di un corrispettivo, comprensivo dell’Iva;

3) il terzo rapporto riguarda l’azienda cliente e l’utilizzatore ed è caratterizzato dalla distribuzione gratuita dei buoni agli utilizzatori che li utilizzeranno, appunto, presso i servizi commerciali affiliati;

4) il quarto rapporto si instaura tra gli utilizzatori e gli affiliati ed è caratterizzato dalla presentazione dei buoni al fine di ottenere il bene prescelto.

E’ stato, quindi, richiesto all’Agenzia delle Entrate, alla luce della complessità di tale operazione, quale sia la corretta applicazione da dare alla normativa in materia di Iva con riferimento all’operazione medesima.      

Prima di tutto, l’Agenzia, richiamando proprie precedenti Circolari relative ai “buoni benzina”, ha riconosciuto anche ai buoni oggetto dell’interpello la qualifica di documenti di legittimazione.

Quindi, con riguardo ai diversi rapporti, l’Agenzia ha affermato che:

1) Riguardo al rapporto tra società emittente ed azienda cliente, la cessione dei buoni non assume rilevanza ai fini Iva. Il relativo pagamento assume il carattere di mera movimentazione di carattere finanziario. Deve essere fatturato separatamente, con applicazione dell’Iva ordinaria, invece, qualsiasi servizio prestato dall’emittente dietro pagamento di un corrispettivo specifico, ad esempio per la personalizzazione o la consegna a domicilio dei buoni.

2) Riguardo al rapporto tra l’azienda cliente ed il beneficiario del buono, anche la distribuzione gratuita dei buoni è fuori campo applicazione dell’Iva. La circolazione dei documenti di legittimazione, infatti, è assimilabile ad una mera movimentazione di carattere finanziario.

3) Riguardo al rapporto tra il beneficiario del buono e l’esercizio convenzionato, quest’ultimo vende beni ai portatori dei buoni al prezzo ordinario, ma l’intero prezzo o una parte di esso viene assolto attraverso la consegna dei buoni medesimi. La base imponibile dell’operazione posta in essere dall’esercizio commerciale è costituita dall’intero prezzo di vendita, comprensivo sia del prezzo effettivamente versato dal consumatore, sia del valore dei buoni consegnati. L’esercizio convenzionato, al momento dell’effettuazione dell’operazione, dovrà emettere un regolare scontrino o una regolare fattura con Iva, per l’intero prezzo dovuto dal consumatore, indipendentemente dalle modalità di pagamento di tale prezzo.

4) Riguardo al rapporto tra la società emittente e l’esercizio convenzionato, il rimborso dei buoni da parte della società emittente non costituisce un’operazione rilevante ai fini Iva. Anche in questo caso si ha una mera movimentazione di carattere finanziario. Costituisce, invece, operazione rilevante ai fini Iva, per la quale dovrà essere emessa regolare fattura, il pagamento della commissione e di ogni eventuale ulteriore prestazione da parte dell’esercizio commerciale affiliato a favore della società emittente.     

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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