Con Risoluzione 13 maggio 2010, n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i requisiti affinché un’operazione triangolare in ambito comunitario possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA.
Nello specifico l’Agenzia, rettificando parzialmente le Risoluzioni n. 115/2001 e 51/1995, ha chiarito che una cessione triangolare in ambito comunitario beneficia del citato regime anche se l’incarico al trasportatore viene dato dal cessionario residente, a patto che la stipula avvenga su mandato e in nome del cedente italiano.
In tale ipotesi, infatti, il cessionario non acquisisce la disponibilità del bene e agisce esclusivamente come intermediario.
Fonte: www.seac.it
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