Con la Risoluzione n. 112 del 22 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo all’applicazione dell’aliquota agevolata IVA alla somministrazione del gas metano per usi civili nei confronti di condomìni o cooperative di abitanti di edifici abitativi, che utilizzano impianti centralizzati.
Nella precedente Risoluzione n. 108 del 15 ottobre 2010, l’Agenzia ha precisato che nel caso in questione il beneficio dell’aliquota IVA del 10 % si applica sino al raggiungimento del limite massimo annuale di 480 metri cubi con riferimento a ciascuna delle utenze del condominio o cooperativa. In presenza di un impianto centralizzato, il limite deve essere, quindi, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all’impianto centralizzato.
Viene, in questa sede, precisato che il numero delle unità immobiliari da moltiplicare per il limite di 480 m.c. deve essere assunto al netto delle unità immobiliari che fruiscono contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato ad usi civili, per il quale già risulta applicabile l’aliquota agevolata.
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