Con Sentenza 8 settembre 2006, n. 19329, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla possibilità di attribuire anche agli atti extracontabili qualità di elementi probatori nelle procedure di accertamento IVA.
In particolare, i Giudici hanno disposto che tali atti hanno validità ai fini dell’accertamento e ciò anche nei casi in cui la contabilità non presenti alcuna irregolarità. Unica condizione richiesta per la loro validità è che tali atti siano reperiti presso la società/mprenditore in modo legittimo.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006
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