Con Risoluzione 31 marzo 2005, n. 39, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le cessioni di beni a privati consumatori residenti in Paesi UE, effettuate tramite incaricati nel territorio dell’altro Stato membro, non sono configurabili come vendite a distanza, ma come operazioni intracomunitarie.
I beni, infatti, vengono introdotti nello Stato estero in regime di tentata vendita. Ne consegue che, ai fini IVA, il trasferimento dei beni dall’Italia all’altro Paese membro (nel caso specifico, la Germania) costituisce trasferimento di beni "a se stessa", non imponibile e soggetto a tassazione nel Paese di destinazione tramite proprio rappresentante fiscale, mentre la successiva vendita al consumatore finale costituisce operazione interna in Germania.
Fonte: www.seac.it