Con Risoluzione 19 dicembre 2006, n. 143, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di verifica periodica degli ascensori è soggetto ad IVA anche se effettuato da soggetti pubblici, quali l’Azienda sanitaria locale, l’Arpa o la direzione provinciale del lavoro.
Infatti, non si può applicare l’art. 5 della Sesta Direttiva IVA che prevede la non imponibilità delle operazioni poste in essere da soggetti pubblici in qualità di pubbliche autorità. Questo perché, come già chiarito nella Risoluzione n. 220/2002, se le attività svolte dall’ente pubblico possono essere rese anche da soggetti privati, esse ricadranno nel sistema dell’IVA ogni volta in cui l’esclusione da tale imposta generi una rilevante distorsione della concorrenza.
E’ il caso delle verifiche agli ascensori che, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n. 162/1999, possono essere compiute anche da soggetti privati autorizzati.
Fonte: www.seac.it
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