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Novità Iva
24 Settembre 2021
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Acquisto letti di terapia intensiva: ok alle agevolazioni Iva.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito molto attuale riguardante il trattamento Iva da applicare all’acquisto di letti di terapia intensiva.

L’Associazione istante si occupa di affrontare l’emergenza sanitaria da Coronavirus e, in questo ambito, ha assunto l’impegno di acquistare e poi donare ad una struttura sanitaria sei letti di terapia intensiva.

Il quesito riguarda l’applicabilità a tale acquisto della disciplina delle agevolazioni Iva prevista dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020 riguardo alle cessioni di determinati beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 583 del 14 settembre 2021, ha ricordato, appunto, la disciplina Iva agevolata introdotta dal Decreto “Rilancio” per determinati beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. In particolare, le cessioni di tali beni sono esenti Iva, senza pregiudizio per il diritto alla detrazione, se effettuate entro il 31 dicembre 2020 ed assoggettate all’aliquota Iva ridotta del 5 % se effettuate dal 1° gennaio 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una Circolare del 30 maggio 2020, ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina in questione ed ha individuato i codici di classifica doganale delle merci che possono beneficiare di tali agevolazioni fiscali.

Si tratta di beni che sono contenuti nell’elenco indicativo e non esaustivo allegato alla decisione della Commissione Europea del 3 aprile 2020 che autorizza gli Stati membri ad ammettere che, in presenza di determinati presupposti e condizioni, l’importazione avvenga in esenzione da dazi e da Iva. Si tratta, in particolare, di beni che sono stati ritenuti, prima dalla Commissione Europea e poi dal legislatore italiano, come necessari per contrastare la diffusione del Coronavirus e delle pandemie più in generale, per curare le persone colpite da tali virus e per proteggere la collettività.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali Iva, quindi, così come previsto per le importazioni, le cessioni dei beni devono rispettare la finalità sanitaria. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, diversamente dall’elenco allegato alla decisione della Commissione Europea del 2020, l’elenco di beni inserito al primo comma dell’articolo 124 del Decreto “Rilancio” ha natura tassativa e non indicativa.

Con riferimento specifico al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha, infine, riportato la propria conclusione secondo la quale, considerata la finalità della disciplina in materia rappresentata dalla necessità di contrastare, gestire e contenere il Coronavirus, ma anche altri virus che possono determinare delle pandemie ed emergenze sanitarie, e tenendo conto dei chiarimenti di carattere interpretativo ed operativo forniti in merito alla disciplina stessa, deve ritenersi che i letti ospedalieri di terapia intensiva possono rientrare nell’ambito di applicazione delle agevolazioni Iva in questione, se classificabili nei codici doganali richiamati nella Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 maggio 2020.

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