Un nuovo quesito è stato posto all’Agenzia delle Entrate riguardo alle agevolazioni Iva previste dal Decreto “Rilancio” in caso di cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Coronavirus.
In particolare, l’articolo 124 del Decreto “Rilancio” stabilisce che possano beneficiare del regime di esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, dell’aliquota Iva ridotta al 5 %, gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, come guanti in lattice, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici.
La società istante è una società che importa diversi prodotti provvisti di marcatura CE e di certificazione, come guanti in lattice, tute di protezione, calzari, cuffie copricapo, e li vende ad aziende della filiera alimentare, della grande distribuzione, del settore sanitario e a grossisti.
Secondo la società istante le agevolazioni Iva previste dalla normativa troverebbero applicazione in presenza di beni che siano qualificati come dispositivi di protezione individuale e che siano destinati a finalità sanitarie.
Il dubbio riguarda, in particolare, l’interpretazione dell’espressione “finalità sanitarie” e la conseguente applicabilità delle agevolazioni Iva in questione. In caso di cessioni alle aziende della grande distribuzione, infatti, i prodotti sono utilizzati sia ai fini della protezione sanitaria dei dipendenti, sia per la vendita al pubblico. Inoltre, in caso di cessione ai grossisti, questi possono rivendere i prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli sia per motivi sanitari, che operativi.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 525 del 4 novembre 2020, ha richiamato la propria Circolare del 15 ottobre 2020 con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in merito a quanto disposto con l’articolo 124 del Decreto “Rilancio”.
In quella sede è stato precisato che possono godere del particolare regime Iva gli articoli di abbigliamento che sono classificabili nei relativi codici doganali individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in una Circolare del 30 maggio 2020; che sono dei Dispositivi di Protezione Individuale o dei dispositivi medici (come guanti, mascherine, camici ed occhiali) compresi nel Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità sul Coronavirus e relativi aggiornamenti; che sono destinati ad essere utilizzati non solo dal personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati a rispettare i protocolli di sicurezza anti Covid-19.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che le agevolazioni Iva riguardano qualsiasi cedente o acquirente e qualsiasi stadio di commercializzazione.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che le cessioni effettuate in favore dei grossisti che rivendono, poi, ad aziende di diversi settori merceologici e le cessioni effettuate in favore delle aziende della grande distribuzione che acquistano i beni sia per i propri dipendenti che per rivenderli ai clienti, potranno usufruire del regime agevolato Iva introdotto dall’articolo 124 del Decreto “Rilancio”.