Con la Circolare n. 12 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 maggio 2020, sono stati forniti alcuni chiarimenti riguardo alle agevolazioni Iva applicabili alle importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Coronavirus.
Nella Circolare è, in particolare, evidenziato che, con il “Decreto Rilancio” (articolo 124), è stata disposta la riduzione dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di specifici beni, come ventilatori polmonari per terapia intensiva, mascherine chirurgiche, guanti in lattice, visiere e occhiali protettivi, detergenti disinfettanti per mani, tamponi per analisi cliniche. Le cessioni dei beni in questione saranno assoggettate all’aliquota Iva ridotta del 5 %, così come le importazioni di tali beni.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, le cessioni di tali beni sono riconosciute come esenti da Iva, così come le relative importazioni.
I dubbi interpretativi ai quali l’Agenzia delle Dogane ha dato risposta riguardano, in primo luogo, la decorrenza delle nuove misure. Il termine di decorrenza è individuato nella data di pubblicazione del “Decreto Rilancio” sulla Gazzetta Ufficiale, ossia dal 19 maggio 2020.
Quindi, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 le operazioni relative ai beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Coronavirus, espressamente individuati, sono esenti da Iva. A partire dal 1° gennaio 2021, poi, alle cessioni ed alle importazioni di tali beni troverà applicazione l’aliquota Iva ridotta del 5 %.
Un’applicazione retroattiva delle regole in questione non è in alcun modo giustificata.
Altra questione affrontata nella Circolare dell’Agenzia delle Dogane è quella della tassatività dell’elencazione dei beni che possono beneficiare dell’esenzione Iva e, dal 1° gennaio 2021, dell’aliquota Iva ridotta. L’ambito di applicazione delle nuove disposizioni può riguardare anche le operazioni aventi ad oggetto le mascherine “generiche”? Il dubbio si è posto in quanto nell’elencazione di beni sono riportate espressamente soltanto le mascherine chirurgiche e le mascherine “Ffp2” e “Ffp3”.
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che l’elencazione deve essere intesa come tassativa e non meramente esemplificativa.
Infine, sono stati riepilogati in una tabella allegata alla Circolare i codici di classifica doganale dei beni che sono oggetto delle agevolazioni Iva in questione, ai quali è stato associato secondo la tariffa doganale TARIC il Codice Addizionale “Q101” da utilizzare fino al 31 dicembre 2020. La descrizione del codice è: “esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020”.