Numerosi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla disciplina del Decreto “Rilancio” relativa alle agevolazioni Iva previste per l’acquisto di beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Coronavirus.
I chiarimenti sono stati inseriti nella Circolare n. 26 del 15 ottobre 2020.
Il paragrafo introduttivo della Circolare riguarda l’ambito di applicazione delle misure agevolative in questione. I beni elencati al primo comma dell’articolo 124 del Decreto “Rilancio” saranno assoggettati all’aliquota Iva ridotta del 5 % a partire dal 1° gennaio 2021 e, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, al regime di esenzione Iva che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente.
I beni che potranno beneficiare di tali agevolazioni Iva sono in parte i beni contenuti nell’elenco indicativo e non esaustivo allegato alla decisione della Commissione Europea del 3 aprile 2020 con la quale sono stati autorizzati gli Stati membri a consentire l’importazione di tali beni in esenzione da dazi e da Iva.
Si tratta di beni ritenuti necessari per contrastare il diffondersi del Coronavirus, per la cura delle persone affette dal virus e per la protezione della collettività. Le cessioni di questi beni, quindi, devono rispettare la finalità sanitaria. Se gli stessi beni sono impiegati per usi differenti da quello sanitario, il regime di favore non trova applicazione.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, a differenza dell’elenco allegato alla decisione della Commissione Europea, l’elenco di beni contenuto nel Decreto “Rilancio” ha carattere tassativo e non esemplificativo.
L’esenzione Iva riguarda anche le importazioni e gli acquisti intracomunitari dei beni inseriti nell’elenco.
Inoltre, il regime agevolativo (esenzione Iva prima e aliquota Iva ridotta poi) è applicabile a qualsiasi acquirente e cedente ed a qualsivoglia stadio di commercializzazione. Una volta importati, ad esempio, i beni possono essere oggetto di diverse cessioni interne prima di giungere al consumatore finale, e tutte le operazioni, importazione compresa, possono usufruire del regime agevolativo.
Anche l’ambito oggettivo di applicazione del regime agevolativo è ampio. Ne possono beneficiare sia le cessioni a titolo oneroso, che quelle a titolo gratuito dei beni, nonché le prestazioni di servizi connesse. Così che, ad esempio, la fornitura di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria potrà essere oggetto delle agevolazioni Iva.
Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate sono riportate, poi, diverse risposte a quesiti in merito, appunto, all’ambito di applicazione della disciplina in questione.
Tra i chiarimenti forniti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione i termoscanner.
Inoltre, vi rientrano “i detergenti disinfettanti per mani” intesi come quei prodotti per le mani con potere disinfettante, mentre non ne fanno parte i semplici detergenti o i comuni igienizzanti in quanto non svolgono un’azione disinfettante.
Soltanto le mascherine chirurgiche e le mascherine Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione delle agevolazioni previste dal Decreto “Rilancio”.
Riguardo ai “dispenser a muro per disinfettanti”, vi rientrano anche quelli a piantana dotati di sistemi di fissaggio. Sono, invece, escluse tutte le strutture facilmente asportabili, come le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi di disinfettante dotati di dispenser. Le agevolazioni riguardano il dispenser con le caratteristiche di fissità e considerato in sé, anche se non utilizzabile esclusivamente per i disinfettanti.
Altro quesito inserito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate: quali prodotti rientrano nella nozione di “soluzione idroalcolica in litri”? Vi rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati / autorizzati come PMC (presidi medico chirurgici) o biocidi, normalmente utilizzati per la pulizia di rilevanti superfici o in ambito sanitario. I PMC ed i biocidi qui rilevanti devono contenere etanolo almeno al 70 % perché per l’Istituto Superiore della Sanità soltanto questo tipo di prodotti è efficace per la disinfezione delle superfici. E’ ricordato che le cessioni per finalità cosmetiche o alimentari non possono beneficiare del regime di favore e la finalità della cessione è generalmente desumibile dall’acquirente e dal suo settore di attività.
E quali prodotti rientrano nella nozione di “strumentazione per diagnostica per Covid-19”? Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di un parere del Ministero della Salute, vi rientrano anche i saturimetri, in quanto dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile il virus in questione.
Gli strumenti diagnostici per i test sierologici potranno godere del regime agevolato a condizione che siano classificabili nei codici doganali individuati dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 maggio 2020.
L’Agenzia delle Entrate, nella parte conclusiva della Circolare, ha ribadito che l’elenco inserito all’articolo 124 del Decreto “Rilancio” è un elenco tassativo e, quindi, il regime agevolato da esso previsto non può essere applicato a beni diversi da quelli espressamente individuati in tale elenco, anche se si tratta di prodotti comunque utilizzati per mitigare l’impatto della pandemia.