Quando sono applicabili le agevolazioni Iva previste dal Decreto “Rilancio” per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Coronavirus?
Una società ha presentato istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate rappresentando di operare nel campo della fornitura all’ingrosso di articoli medicali, sia nel settore pubblico, che in quello privato. I beni trattati consistono nella strumentazione per accesso vascolare (aghi) e provette sterili. Si tratta, quindi, di dispositivi medici.
Tali dispositivi sono utilizzati anche per i test sierologici relativi al Coronavirus.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare alle cessioni di questi beni l’esenzione dall’Iva fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota Iva del 5 % dal 1° gennaio 2021, come previsto dal Decreto “Rilancio” emanato a maggio del 2020 nell’ambito dei provvedimenti necessari per affrontare l’emergenza Coronavirus. L’applicazione di queste agevolazioni avverrebbe anche quando i dispositivi in questione non venissero utilizzati per il contenimento della specifica emergenza sanitaria.
Nella Risposta n. 470 del 14 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nel Decreto “Rilancio”, sono espressamente indicati, tra i beni che possono beneficiare delle agevolazioni Iva, la strumentazione per la diagnostica per il Covid-19, la strumentazione per l’accesso vascolare e le provette sterili.
L’elencazione contenuta nel Decreto è da intendersi come tassativa e non meramente esemplificativa.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha individuato i codici dei beni che possono beneficiare delle agevolazioni Iva. Tra tali codici non vi sono, però, quelli utilizzati per gli aghi. Dunque, gli aghi utilizzati per l’accesso vascolare potranno beneficiare del trattamento Iva agevolato previsto dal Decreto “Rilancio” soltanto se classificabili nelle voci doganali individuate dall’Agenzia delle Dogane per la strumentazione diagnostica per il Covid-19 o per la strumentazione per l’accesso vascolare o per altri beni compresi nell’elenco inserito nel Decreto “Rilancio” medesimo.
L’Agenzia delle Dogane potrà effettuare un accertamento tecnico che permetterà di procedere all’esatta classificazione merceologica dei beni per i quali si richiede l’applicazione delle agevolazioni Iva. Qualora dall’accertamento tecnico risulti che i beni non rientrino nelle voci doganali agevolabili, la relativa cessione sarà soggetta all’Iva ordinaria o ad una delle aliquote indicate nelle tabelle allegate al Decreto Iva.
Le stesse conclusioni, secondo l’Agenzia delle Entrate, sono da applicarsi alle provette sterili. Tali dispositivi medici potranno beneficiare delle agevolazioni Iva in questione se, in base all’accertamento tecnico effettuato dall’Agenzia delle Dogane, risultino classificabili nelle voci doganali individuate specificamente per la categoria delle provette sterili o per gli altri beni inclusi nell’elenco del Decreto “Rilancio”. Altrimenti, la relativa cessione sarà soggetta all’aliquota Iva ordinaria o ad una delle aliquote indicate nella tabelle allegate al Decreto Iva.