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Novità Iva
10 Settembre 2021
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Aliquota Iva agevolata in caso di sussidi per disabili: la certificazione medica non ha scadenza.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla certificazione medica che consente di beneficiare delle agevolazioni Iva in caso di acquisti di sussidi per persone con disabilità.

I chiarimenti hanno origine da un’istanza di interpello presentata da un portatore di handicap al 90 % in situazione grave secondo quanto previsto dalla Legge n. 104 del 1992. L’istante è in possesso della certificazione relativa a tale situazione e della certificazione del medico specialista della Asl dalla quale risulta il carattere cronico delle menomazioni e nella quale sono indicati i sussidi utili e coerenti con la patologia oggetto della certificazione.

Il quesito riguarda specificamente la certificazione rilasciata dal medico della Asl. Questa certificazione ha una scadenza? L’istante pone il quesito in quanto, in occasione di ogni acquisto, gli viene richiesto dal cedente che tale certificazione sia stata rilasciata non più di 12 mesi prima dell’acquisto.

Secondo il contribuente istante, la certificazione non avrebbe una scadenza in quanto attesta delle menomazioni croniche. Potrebbe essere modificata successivamente soltanto qualora subentrino delle nuove patologie o possano essere indicati dei nuovi sussidi che siano divenuti disponibili grazie all’evoluzione tecnica.

Nella Risposta n. 578 del 3 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa in materia prevede che tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota Iva ridotta del 4 %. L’aliquota Iva agevolata, inoltre, trova applicazione con riferimento ai sussidi tecnici ed informatici che siano rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Riguardo alla documentazione necessaria per usufruire dell’agevolazione fiscale, la normativa attualmente vigente prevede che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 4 % per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei confronti delle persone con disabilità, queste, al momento dell’acquisto, devono produrre copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale competente o dalla commissione medica integrata.

Nel caso in cui dai certificati non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio acquistato e la menomazione permanente, è necessario che vi sia l’integrazione con la certificazione, da esibire in copia al momento dell’acquisto del sussidio, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione necessaria per accedere all’agevolazione fiscale.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che mentre le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate attualmente riportano l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dell’aliquota Iva agevolata da applicare all’acquisto dei sussidi, tale collegamento funzionale non è previsto nei certificati che vengono rilasciati dalla Asl e che, pertanto, devono essere integrati dall’attestazione rilasciata dal medico curante.

La possibilità di esibire la certificazione del medico curante in luogo della certificazione del medico specialista è comunque ammessa soltanto per gli acquisti effettuati a partire dall’entrata in vigore della più recente normativa (ossia dal 4 maggio 2021).

Pertanto, se il verbale della commissione medica pubblica non contiene l’indicazione del collegamento funzionale tra la menomazione permanente ed i sussidi tecnici ed informatici, perché rilasciato anteriormente all’entrata in vigore di tale recente normativa, dovrà essere esibita l’attestazione del medico specialista.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che comunque, dal quadro normativo e della prassi in materia, emerge che entrambe le certificazioni (sia quella rilasciata dal medico specialista della Asl, sia quella rilasciata dal medico curante) non hanno una scadenza temporale.

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