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Novità Iva
14 Aprile 2023
4 Minuti di lettura

Aliquota Iva ridotta in caso di acquisti di sussidi tecnici-informatici per disabili.

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Aliquota Iva agevolata al 4 % per i sussidi tecnici ed informatici in favore dei soggetti portatori di handicap.

A porre il quesito all’Agenzia delle Entrate è una società che si occupa di commercio al dettaglio ed all’ingrosso di elaboratori elettronici e prodotti connessi, telefoni cellulari e dispositivi mobili. La società istante effettua spesso la vendita di prodotti informatici a soggetti portatori di handicap. A tali cessioni viene applicata l’aliquota Iva ridotta del 4 %, in virtù di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 1998 secondo il quale l’aliquota agevolata deve trovare applicazione alle cessioni ed importazioni di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda un caso specifico nel quale la società istante si è trovata a sospendere la vendita di un cellulare con applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 % dal momento che il cliente aveva già acquistato, a breve distanza di tempo e nello stesso negozio, lo stesso prodotto sempre beneficiando della medesima aliquota Iva agevolata.

L’istante ha evidenziato che nel quadro normativo di riferimento non è presente alcuna indicazione riguardo alla quantità di acquisti agevolabili. Ha, però, anche rilevato che il numero di utenze telefoniche che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta è pari ad uno e, quindi, non può essere applicata analoga agevolazione ad altre utenze.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 282 del 4 aprile 2023, ha riportato, in primo luogo, il testo del Decreto Legge n. 202 del 1989 nella parte in cui stabilisce che tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota Iva del 4 %. Inoltre, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 669 del 1996, l’aliquota Iva agevolata si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione in questione le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve comunque trattarsi di sussidi da utilizzare in aiuto di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Anche l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nella normativa di riferimento, manca un’espressa limitazione del numero di sussidi informatici che il singolo cliente disabile può acquistare al fine dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4 %. Ciò che rileva è che l’esercente deve acquisire copia del certificato rilasciato dagli organi competenti attestante l’invalidità funzionale permanente dal quale risulti lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione ed il sussidio tecnico – informatico che il soggetto disabile intende acquistare.

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’attestazione del collegamento funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio da acquistare è necessaria per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, possono essere anche destinati a diverso uso, non essendo sussidi che “per vocazione” possono essere utilizzati esclusivamente da persone affette da menomazioni funzionali permanenti. In particolare, nel certificato rilasciato dagli organi competenti deve essere indicato lo specifico sussidio tecnico – informatico oggetto dell’acquisto per il quale sussiste il suddetto collegamento funzionale. E, nel caso descritto dall’istante, manca proprio questa indicazione precisa.

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