E’ stato posto un nuovo quesito all’Agenzia delle Entrate in materia di trattamento ai fini Iva da applicare alle somme erogate per l’attività di cura e mantenimento di animali in affidamento.
Il quesito è stato posto direttamente da un Ministero e si riferisce alla situazione di un’associazione riconosciuta che si occupa del mantenimento di animali sequestrati, nell’interesse della Pubblica Amministrazione. L’associazione è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale ai fini Iva da applicare alle somme che vengono erogate all’associazione dal Ministero, in virtù di una convenzione, per le spese sostenute in relazione a tale attività.
Nella Risposta n. 58 del 13 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la disposizione della Legge n. 266 del 1991 in base alla quale le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell’Iva.
Tale disposizione di legge è stata abrogata dal Codice del Terzo settore, ma l’abrogazione è prevista dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Quindi, si tratta di una disposizione ad oggi ancora vigente.
Le organizzazioni di volontariato che rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione sono le organizzazioni che sono riconosciute come tali ai sensi della disciplina contenuta nella Legge n. 266 del 1991. In particolare, è qualificato come organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività indicata all’articolo 2 della Legge n. 266/1991 che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato è condizione necessaria affinché un’organizzazione di volontariato possa accedere ai benefici fiscali previsti ai fini Iva.
Nella Legge in questione è previsto anche che, tra le risorse economiche che le organizzazioni di volontariato possono ricevere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, vi sono i rimborsi che derivano da convenzioni.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che il nuovo Codice del Terzo settore prevede che, per l’attività d’interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Quindi, tenendo conto del quadro normativo attualmente vigente, affinché un’organizzazione di volontariato possa beneficiare dei benefici Iva è necessario che:
- sia iscritta nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e che abbia, quindi, tutti i requisti previsti dalla normativa per tale iscrizione;
- riceva delle somme che costituiscano mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.
Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza che l’associazione di volontariato è regolarmente iscritta dal 1996 al registro regionale del volontariato e che ha come oggetto statutario quello di organizzare, favorire, coordinare progetti protezionistici e qualsiasi altra attività che sia mirata alla raccolta, alla custodia, al recupero, alla cura e comunque all’assistenza ed alla difesa dell’ambiente e della fauna.
Dal momento che è rispettata la condizione dell’iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e che le somme erogate dal Ministero consentono di coprire esclusivamente le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione conclusa con il Ministero stesso, l’associazione potrà essere qualificata come organizzazione di volontariato al fine di fruire delle agevolazioni previste ai fini Iva e, quindi, dell’irrilevanza Iva di tutte le operazioni effettuate.
Pertanto, le somme versate dal Ministero all’associazione per lo svolgimento dell’attività di cura e mantenimento degli animali in affidamento, sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale, non dovranno essere assoggettate ad Iva per carenza del presupposto oggettivo. L’associazione non sarà tenuta ad aprire la partita Iva, né ad emettere fattura elettronica per le somme ricevute dal Ministero.