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Novità Iva
3 Aprile 2020

Attività di logistica integrata: in tema di territorialità Iva, si applica la regola o la deroga?

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione delle regole di territorialità Iva da applicare riguardo ad un’attività di logistica integrata.

La società istante è una società che fornisce servizi con architetture logistiche ed informatiche altamente specializzate. L’istante fa riferimento, in particolare, ad un contratto di servizi di logistica integrata nel quale sono definiti con precisione i rapporti tra le parti, ossia l’istante medesima ed un’altra società, così come i rispettivi diritti e le rispettive obbligazioni. La società destinataria delle prestazioni non è stabilita in Italia, mentre gli stabilimenti nei quali vengono effettuate le prestazioni si trovano nel nostro territorio.

Il servizio fornito dall’istante è costituito da molteplici aspetti. Inoltre, il corrispettivo determinato nel contratto comprende una parte fissa ed una parte variabile. La prima parte è rappresentata da una serie di costi fissi sostenuti dalla società per l’esecuzione delle diverse prestazioni, mentre la seconda parte del corrispettivo varia in relazione al numero di pezzi movimentati nel corso del periodo di riferimento.

L’istante ha richiesto un parere all’Agenzia delle Entrate riguardo alla qualificazione dei servizi oggetto del contratto, al fine di definire correttamente la territorialità Iva della complessa prestazione resa.

Nella Risposta n. 96 del 27 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in tema di territorialità Iva, la regola generale prevede che l’imposta sia dovuta nello Stato nel quale è stabilito il committente, in caso di rapporti tra imprese, o il prestatore, in caso di rapporti tra un’impresa ed i consumatori privati.

L’unica eccezione è rappresentata dai servizi immobiliari per i quali è prevista l’applicazione della tassazione nel luogo nel quale è situato l’immobile, a prescindere dallo stato di soggetto passivo del committente.

La normativa comunitaria stabilisce cosa debba intendersi per servizio relativo ad un bene immobile ed elenca a titolo esemplificativo tutta una serie di servizi che possono essere considerati come relativi ad un bene immobile e altri servizi che, invece, possono essere considerati come non relativi ad un bene immobile.

I servizi relativi a beni immobili sono soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni, ossia i servizi in cui il bene immobile è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale ed indispensabile per la sua prestazione ed i servizi erogati o destinati ad un bene immobile che hanno ad oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

Rientra, in particolare, in questo ambito il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario, mentre non rientrano tra questi servizi il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata una parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario.

Con riferimento al caso specifico sottoposto all’Agenzia delle Entrate, i servizi logistici e di e-commerce indicati nel contratto rappresentano una prestazione da valutare unitariamente ai fini Iva. Infatti, per il committente la prestazione che consiste nello stoccaggio delle merci, nel loro ricevimento e nella loro sistemazione, nella consegna, nello scarico e nel carico delle merci e nelle altre attività accessorie si presenta come una prestazione unitaria nella quale lo stoccaggio delle merci nell’immobile messo a disposizione costituisce l’elemento principale.

Quanto ai servizi con valore aggiunto, ossia quei servizi che cambiano o alterano la natura, la composizione o il confezionamento delle merci, diversi dall’immagazzinamento (come il reimballaggio e l’etichettatura), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che hanno un’autonoma valenza ai fini Iva, in quanto non sono direttamente collegati alle prestazioni in ambito logistico e dell’e-commerce. Questi servizi con valore aggiunto potranno comunque essere considerati come accessori alle prestazioni suddette se la relativa remunerazione assumerà natura secondaria rispetto a tali prestazioni.

Riguardo alla territorialità dell’Iva, affinché possa trovare applicazione la deroga prevista per i servizi collegati ad un bene immobile, il servizio di logistica integrata deve essere collegato ad un bene immobile espressamente determinato. E nel caso in esame la circostanza sussiste.

Occorre, poi, verificare se l’immobile possa essere considerato come un elemento costitutivo, in quanto elemento centrale ed indispensabile della prestazione. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la società beneficiaria della prestazione non partecipa all’attività di logistica integrata e non la dirige, né la coordina ed accede nell’immobile nel quale si svolge il servizio solo eccezionalmente e periodicamente, previo avviso, per testare la qualità dei servizi resi dall’istante. Quindi, il committente non ha il diritto di utilizzare, in tutto o anche solo in parte, i beni immobili nei quali si svolge la prestazione di logistica integrata.

Di conseguenza, la prestazione non rientra tra quelle collegate ad un bene immobile, ma tra le prestazioni generiche alle quali trovano applicazione le regole generali in materia di territorialità ai fini Iva. In conclusione, l’Iva dovrà essere applicata nel Paese di consumo finale dei servizi, che è il Paese della sede del committente, e non in Italia.

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