Con la Risoluzione n. 56 del 30 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcune richieste di chiarimenti relative al trattamento fiscale ai fini Iva da applicare alle attività di riscossione e di pagamento dei tributi, alla luce delle recenti modifiche normative intervenute in materia.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, affermato che le società che effettuano la riscossione dei tributi, anche se interamente partecipate da enti pubblici, in quanto costituite nella forma giuridica di società di capitali, devono essere considerate come soggetti nettamente distinti dagli enti che le controllano e, agli effetti dell’Iva, devono essere considerati come soggetti che esercitano attività commerciali.
Pertanto, tali servizi resi delle società affidatarie del servizio di riscossione dei tributi agli enti locali impositori rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva.
Nella Risoluzione, è stato, altresì, precisato che costituiscono attività di riscossione di tributi, assoggettate ad Iva, le attività relative alle entrate tributarie e patrimoniali, sia di enti pubblici che di enti privati. Inoltre, l’attività può riguardare sia la riscossione coattiva che la riscossione spontanea.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione Iva previsto per le operazioni di versamento di imposte ed altre forme di entrate, effettuate per conto dei contribuenti, riguarda tutti i corrispettivi percepiti per tali operazioni, a prescindere dal soggetto che rende il servizio di pagamento (banca o altro soggetto autorizzato).
Nella Risoluzione, sono stati riportati alcuni esempi di corrispettivi percepiti per il servizio di effettuazione di versamenti di somme per conto dei contribuenti, rientranti nell’ambito dell’esenzione dall’Iva. Si tratta dei compensi spettanti per i servizi di versamento unitario di imposte, contributi, premi previdenziali ed assistenziali ed altre somme tramite modello F24; i compensi per i versamenti di imposte ed altre somme tramite modello F23; le eventuali commissioni o i diritti percepiti in relazione al pagamento di altre entrate (canone Rai televisivo o tassa automobilistica regionale). L’esenzione Iva vale sia nel caso in cui tali servizi siano resi da istituti di credito, sia nel caso in cui siano resi da agenti della riscossione, uffici postali o altri soggetti abilitati in riferimento alle singole operazioni (tabaccherie convenzionate, ACI, ecc.).
Infine, è stato precisato che qualora il soggetto affidatario dell’attività di pagamento percepisca un corrispettivo unico per un servizio unitario che comprenda anche attività soggette ad Iva con aliquota ordinaria, come la riscossione, l’accertamento e la liquidazione dei tributi, l’intero corrispettivo deve essere assoggettato all’imposta.