L’Agenzia concorda ad una società richiedente che i buoni spesa emessi da essa stessa, come parte integrante delle loro attività promozionali, sebbene siano denominati “buoni spesa”, in realtà hanno le stesse caratteristiche dei buoni sconto. Infatti, consentono al portatore di ottenere una riduzione del prezzo di acquisto in base all’importo indicato sul buono e, di conseguenza, riducono la base imponibile dell’IVA a favore della società.
I buoni spesa emessi da una grande società di distribuzione come parte delle loro attività promozionali per i propri soci e clienti. Con una spesa minima necessaria, devono essere considerati come buoni sconto e quindi ridurre la base imponibile per il calcolo dell’IVA. Questa è la chiara spiegazione fornita dall’Agenzia nelle loro risposta n. 341 del 5 giugno 2023, riguardo agli aspetti relativi alla disciplina dell’IVA.
La società richiedente fa riferimento a una sentenza della Corte di giustizia (Causa C128.88, Boots Company) secondo la quale:
“i ribassi e le riduzioni, che secondo l’art. 11, A, n. 3 lett. b) della sesta direttiva non vanno inclusi nella base imponibile, costituiscono una riduzione del prezzo al quale una merce è legittimamente offerta dal cliente, poiché il venditore accetta di fare a meno d’incassare la somma che il ribasso rappresenta al fine, per l’appunto, di incitare il cliente ad acquistare la merce”.
La precisazione dell’Agenzia dell’Entrate sui buoni spesa
Il Ministero delle Finanze aveva già ribadito questa posizione con risoluzioni di prassi (n. 110/1995 e n. 82/1998), sostenendo che gli sconti praticati dagli operatori commerciali agli acquirenti non costituiscono base imponibile per l’IVA. Anche l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 204/2008, si è espressa in tal senso.
La società richiedente ricorda che anche la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20964/2015, ha stabilito che i produttori possono recuperare l’IVA corrispondente sugli sconti concessi ai consumatori finali attraverso “buoni sconto” o “buoni rimborso”, anche se i beni sono stati venduti al distributore e non direttamente ai consumatori finali.
In questo caso, è necessario emettere una nota di credito entro l’anno (articolo 26, comma 3, del Dpr n. 633/1972). Inoltre, la società richiedente ritiene che la disciplina dei voucher (articolo 6-bis e seguenti del Dpr n. 633/1972, direttiva n. 2016/1065) non si applichi in questo caso, poiché i buoni spesa in questione consentono solo una riduzione del prezzo di acquisto e non l’ottenimento di beni o servizi.
L’Agenzia concorda con la posizione della società richiedente, sulla base dell’orientamento della prassi e della giurisprudenza citati. Pertanto, i buoni in questione riducono la base imponibile dell’IVA in misura pari al loro valore. Inoltre, poiché mirano a ottenere una riduzione sul prezzo di acquisto e non includono un diritto specifico a ricevere beni o servizi. Non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sui voucher. In altre parole, i possessori di tali buoni hanno il diritto di ottenere uno sconto, che può essere espresso in percentuale o in un importo fisso. Sul prezzo di vendita di specifici prodotti o di una gamma di beni individuati solo al momento dell’acquisto successivo.
Infine, per quanto riguarda la nozione di “sconto”, vengono richiamati i chiarimenti forniti nella risoluzione n. 36/2008, secondo cui gli sconti/abbuoni immediatamente applicabili devono essere indicati direttamente in fattura, in modo che l’importo risultante rappresenti il corrispettivo effettivo. Altrimenti, se le condizioni contrattuali che prevedono sconti/abbuoni si verificano successivamente all’emissione della fattura, il venditore deve emettere una nota di credito nei confronti del cliente.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i buoni in questione siano, per quanto riguarda l’IVA, da considerare come buoni sconto. Pertanto, quando i clienti beneficiari li utilizzano per l’acquisto dei beni offerti dall’azienda, riducono il corrispettivo dovuto di un importo pari allo sconto. La base imponibile sarà determinata al netto degli sconti previsti dal buono e applicati direttamente in fattura al cliente, conformemente all’articolo 13 del decreto IVA (cfr. circolare n. 204/2008).