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Novità Iva
23 Ottobre 2020

Carte SIM ricaricabili acquistate per i propri dipendenti: sì al diritto alla detrazione Iva

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento Iva, in particolare con riferimento al diritto alla detrazione dell’imposta, da applicare alle operazioni previste all’articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 (regime Iva speciale monofase). Lo ha fatto nella Risoluzione n. 69 del 22 ottobre 2020.

La Risoluzione è stata emanata a seguito della presentazione di un interpello da parte di una società che ha sottoscritto un contratto con un’altra società di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime Iva speciale monofase. La società istante ha precisato di rivestire la qualifica di utilizzatore finale, in quanto acquista le carte SIM ricaricabili per concederle in uso ai propri dipendenti e non per rivenderle.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di portare in detrazione l’Iva relativa ai servizi di telefonia mobile ricaricabili assoggettati al regime monofase, in applicazione di quanto disposto con il Decreto del Ministro delle Finanze del 24 ottobre 2000. Secondo tale disposizione, per tutte le vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico, l’Iva non deve essere indicata separatamente dal corrispettivo, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori del servizio.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato di fornire chiarimenti sulla base del parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, considerando che il dubbio sottoposto alla sua attenzione dalla contribuente riguarda il contenuto e l’applicazione di una disposizione contenuta in un Decreto di tale Ministero.

E’ stato, quindi, richiamato il principio sul quale si basa il regime monofase previsto dall’articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972. Secondo tale principio l’Iva sull’intero valore aggiunto realizzato dalla fase iniziale di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi fino alla fase di vendita al consumatore è dovuta dal primo operatore al momento in cui si realizza la prima cessione. Tutte le cessioni successive, invece, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva, in quanto l’imposta è stata già assolta dal primo cedente.

Si deroga, pertanto, all’ordinario sistema di funzionamento dell’Iva, basato sul meccanismo della rivalsa e della detrazione. Questo non impedisce il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva pagata sui beni e servizi riguardanti tali operazioni da parte dei distributori e dei rivenditori degli stessi.

La disposizione contenuta nel Decreto Ministeriale del 2000 tiene conto del criterio secondo il quale le misure previste a livello nazionale di deroga nell’applicazione dell’Iva devono essere interpretate in modo restrittivo e nei limiti strettamente necessari per raggiungere l’obiettivo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare frodi o evasioni fiscali.

Come ricordato dall’istante, la disposizione in questione prevede, con riferimento alle vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico, che l’Iva non debba essere indicata separatamente dal corrispettivo nei documenti eventualmente rilasciati, salvo in caso di vendite effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese e esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio. In quest’ultimo caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

Quindi, la separata indicazione dell’imposta in fattura deve intervenire nel caso in cui i mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazione siano venduti dal primo cedente (ossia il titolare della concessione, autorizzazione o licenza) direttamente nei confronti dell’utilizzatore finale soggetto passivo d’imposta, senza che siano attivati i vari passaggi della catena di distribuzione che costituiscono il presupposto per l’applicazione del regime speciale monofase.

L’operazione rimane compresa nell’ambito di applicazione dell’articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, ma opera regolarmente il meccanismo di rivalsa e detrazione dell’imposta, considerando sempre che il diritto alla detrazione dell’Iva può subire delle deroghe soltanto in casi particolari che non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al caso specifico è, pertanto, che la detrazione dell’Iva potrà essere esercitata regolarmente. Questo purché la società istante acquisti i servizi di telefonia mobile ricaricabile direttamente come utilizzatore finale del servizio.

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