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Novità Iva
17 Settembre 2021
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Certificazioni Verdi per avvenuta guarigione: non si applica l’Iva.

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Green pass ed esenzione Iva. Ecco la Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito riguardante queste nuove tematiche.

In particolare, l’istante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate quale sia il trattamento Iva applicabile alle “Certificazioni Verdi” rilasciate a seguito di avvenuta guarigione da Coronavirus dai medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio. Esenzione Iva o applicazione dell’Iva ordinaria?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 591 del 15 settembre 2021, ha ricordato che l’articolo 10, primo comma, n. 18) del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza. Quindi, per l’applicazione del regime di esenzione Iva, è necessario che sussista sia il requisito soggettivo, sia il requisito oggettivo (deve trattarsi di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona).

Si tratta di una disposizione normativa del nostro ordinamento che trova il proprio fondamento nella Direttiva Comunitaria del 2006 in base alla quale gli Stati membri esentano le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato. Le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, inteso non in senso rigoroso.

Con riferimento alle prestazioni di rilascio di certificati medici, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, occorre prendere in considerazione il contesto in cui tali prestazioni sono effettuate per individuare il loro scopo principale. Se una prestazione medica è effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare la salute, ma di fornire un parere richiesto preventivamente all’adozione di una decisione con effetti giuridici, l’esenzione Iva non trova applicazione.

Nei documenti di prassi è stato, quindi, affermato che l’esenzione Iva prevista all’articolo 10, primo comma, n. 18) del D.P.R. n. 633 del 1972 deve essere limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale sia quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, considerando come compresi in tale scopo anche i trattamenti o gli esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di nessuna malattia.

Le prestazioni mediche dirette al rilascio di certificazioni sono esenti Iva se i certificati realizzano lo scopo principale di tutelare la salute delle persone, anche in via preventiva, sia come singoli, che come collettività.

Con riferimento al caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha evidenziato che la Certificazione Verde rientra nel quadro delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, finalizzate ad una ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia.

In particolare, la Certificazione Verde per l’avvenuta guarigione dal virus è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Coronavirus o, in caso di pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta ed è resa disponibile nel Fascicolo Sanitario Elettronico dell’interessato.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nelle prestazioni di rilascio della Certificazione Verde da parte dei medici di medicina generale, conseguente all’avvenuta guarigione dal Coronavirus, è possibile individuare quella prevalente finalità della prestazione medica di tutela della salute dell’interessato e della collettività che permette di applicare l’esenzione Iva.

Lo scopo principale di tali certificazioni è proprio quello della tutela preventiva della salute dei cittadini, in considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Di conseguenza, il rilascio delle Certificazioni Verdi attestanti l’avvenuta guarigione da Coronavirus da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio rientra nell’ambito di applicazione dell’esenzione Iva, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18) del D.P.R. n. 633 del 1972.

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