L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 180, ha chiarito che una società consolidata non può trasferire al consolidato fiscale tramite cessione i crediti IVA trimestrali indicati nel modello IVA TR. Questa possibilità è limitata esclusivamente ai crediti IVA richiesti a rimborso, come previsto dalla normativa vigente.
Una società operante come esportatore abituale, aderente al regime di tassazione di gruppo, non può quindi cedere al consolidato fiscale il credito IVA trimestrale generato nel primo trimestre del 2024. Tale credito, maturato in qualità di consolidata, non rientra tra quelli cedibili secondo la normativa richiamata. La quale consente il trasferimento solo dei crediti IVA infrannuali per cui è stato richiesto il rimborso.
La questione posta dall’istante
La società istante, consolidata e impegnata prevalentemente in operazioni di esportazione e intracomunitarie, aveva chiesto all’Agenzia se fosse possibile trasferire alla consolidante il proprio credito IVA trimestrale e con quali modalità. A sostegno della propria richiesta, aveva richiamato il Decreto Crescita (art. 12-sexies, DL n. 34/2019), che ha introdotto la possibilità di cedere a terzi i crediti IVA maturati su base trimestrale, equiparandoli ai crediti annuali in termini di cessione. L’istante sosteneva che questa equiparazione dovesse applicarsi anche nel regime di consolidato fiscale, nonostante l’assenza, nel modello IVA TR, di un apposito campo dedicato alla cessione dei crediti verso la consolidante.
La posizione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, nel regime del consolidato, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta utilizzabili per compensare l’IRES risultante dalla dichiarazione consolidata, rispettando il limite di due milioni di euro stabilito dalla Legge di Bilancio 2022. Tuttavia, ha precisato che la normativa sui crediti IVA infrannuali consente la cessione soltanto per i crediti chiesti a rimborso, escludendo quelli destinati alla compensazione.
Inoltre, l’Agenzia ha ribadito che la possibilità di cedere i crediti IVA trimestrali, prevista dal DL n. 34/2019, non si applica automaticamente nel contesto del consolidato fiscale. Tale possibilità è riservata esclusivamente ai crediti richiesti a rimborso, non a tutti quelli esposti nel modello IVA TR.
Decisione dell’Agenzia sul caso specifico
Pertanto, l’Agenzia ha respinto l’interpretazione dell’istante. La società consolidata potrà trasferire al consolidato fiscale solo il credito IVA annuale eccedente, risultante dalla dichiarazione annuale, per compensare l’IRES. I crediti trimestrali maturati, se non richiesti a rimborso, restano esclusi dalla cessione.
Questa interpretazione conferma la distinzione tra crediti IVA trimestrali richiesti a rimborso e quelli destinati ad altre finalità. Con un’applicazione restrittiva delle regole previste per il regime di consolidato fiscale.