L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardo all’Iva nell’ambito dell’edilizia.
In particolare, l’istanza è stata presentata da una società che svolge attività di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie ed altri beni del settore edile. La società istante ha intenzione di svolgere in futuro anche attività di commercio al dettaglio di questi prodotti con posa in opera, mediante affidamento dei lavori di montaggio ad imprese specializzate.
Riguardo alla fatturazione, la società istante fatturerebbe l’intero importo, comprensivo di posa in opera, al cliente e le imprese specializzate che si occuperebbero del montaggio dei prodotti emetterebbero fattura nei confronti della società istante per il corrispettivo ricevuto per la loro attività specifica.
Il quesito riguarda la possibilità di applicare in questo caso le agevolazioni fiscali previste per i cosiddetti “beni finiti”, ossia l’aliquota Iva ridotta del 4 % in caso di beni destinati alla realizzazione di fabbricati “Tupini” o di costruzioni rurali e l’aliquota Iva ridotta del 10 % in caso di beni relativi alla realizzazione di edifici assimilati ai fabbricati “Tupini” o in caso di beni forniti nell’ambito di interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
In particolare, la richiesta di chiarimenti riguarda l’operazione di cessione con posa in opera delle ringhiere per balconi, delle ringhiere per le recinzioni e delle tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio.
Nella Risposta n. 71 del 21 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, secondo la normativa Iva, sono soggette all’aliquota Iva del 4 % le cessioni di beni forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini e delle costruzioni rurali. Inoltre, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 % alla cessione di beni forniti per la costruzione di opere di urbanizzazione, impianti ed edifici assimilati ai “fabbricati Tupini” ed alla cessione di beni forniti per la realizzazione degli interventi di recupero agevolati.
Si tratta di aliquote Iva ridotte da applicare a “beni finiti” ossia a beni che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Non vi è comunque un’elencazione tassativa dei beni finiti.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che i beni indicati nell’istanza di interpello possono rientrare nella categoria dei beni finiti e beneficiare delle aliquote Iva agevolate qualora mantengano una loro individualità ed una loro autonomia funzionale e siano sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte senza perdere le loro caratteristiche, così da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni. In caso contrario, i beni in questione saranno soggetti all’aliquota ordinaria.