L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in riferimento ad una questione relativa alle cessioni intracomunitarie di beni.
L’istante effettua regolarmente cessioni intracomunitarie con il trasporto a cura dell’acquirente. L’istante ha rappresentato di essere nell’impossibilità di reperire la documentazione richiesta dalla normativa in materia per provare la spedizione o il trasporto dei beni in un altro Stato membro dell’Unione Europea ai fini della non imponibilità ai fini Iva. Ha, quindi, richiesto quali documenti alternativi possano essere presentati a tale fine.
In particolare, l’istante ha sostenuto di poter beneficiare del regime di non imponibilità delle vendite utilizzando come documentazione le fatture di vendita emesse, il documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, la documentazione bancaria attestante il pagamento della merce, la dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione e gli elenchi riepilogativi Intrastat.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 117 del 23 aprile 2020, ha ritenuto condivisibile la soluzione prospettata dall’istante.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, i documenti possono costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti, ossia il cedente, il vettore ed il cessionario, e tutti i dati utili a definire l’operazione alla quale si riferiscono i documenti. Inoltre, devono essere conservati le fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle cessioni in questione, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Instrastat.
La documentazione indicata dall’istante risulta conforme a tale indicazioni e, pertanto, potrà essere utilizzata come prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria.