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Novità Iva
9 Novembre 2018

Cessioni intracomunitarie di beni: rileva il Paese di destinazione e non quello di lavorazione

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L’Agenzia delle Entrate ha focalizzato la propria attenzione sulla cessione intracomunitaria di beni nella quale i beni, prima di essere trasferiti al cessionario, subiscono delle lavorazioni in uno Stato membro diverso da quello di destinazione. La questione è stata trattata nell’ambito del principio di diritto n. 10 del 2 novembre 2018.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che già nel 1994, in una Circolare, aveva trattato il caso nel quale un operatore italiano cede delle materie prime ad un soggetto greco con consegna per la lavorazione ad un soggetto portoghese, il quale, una volta completata la lavorazione, si occupa di inviare il bene al committente greco. In tale Circolare, l’operazione era qualificata come cessione intracomunitaria di beni dall’operatore italiano all’operatore greco.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che i chiarimenti forniti nella Circolare del 1994 devono valere anche nel caso in cui il committente estero sia identificato, oltre che nello Stato nel quale è stabilito, ossia il Paese di destinazione del bene, anche nello Stato nel quale è effettuata la lavorazione da parte di un terzo soggetto per conto del committente.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che l’operatore italiano effettua una cessione intracomunitaria non imponibile nei confronti della partita Iva del committente rilasciata dal Paese di destinazione del bene, e non invece nei confronti della partita Iva del committente rilasciata dal Paese di lavorazione del bene. Questa conclusione è coerente con la circostanza che i beni hanno come destinazione finale il Paese nel quale è stabilito il committente e non il Paese nel quale è effettuata la lavorazione e con la circostanza che la proprietà dei beni è trasferita dal cedente italiano al committente nel Paese di destinazione e non nel Paese nel quale i beni medesimi transitano soltanto  temporaneamente.

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