Quale aliquota Iva deve essere applicata in caso di installazione della colonnina di ricarica di un veicolo elettrico?
La società istante ha intenzione di installare nell’abitazione in Italia di un proprio cliente, che è residente all’estero, un impianto fotovoltaico ed una colonnina per la ricarica del veicolo elettrico. I chiarimenti richiesti dalla società istante riguardano la corretta aliquota Iva da applicare all’installazione di tale colonnina per la ricarica.
Il quesito riguarda anche l’ipotesi nella quale l’acquirente della colonnina di ricarica sia un soggetto con partita Iva che utilizza la colonnina per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.
Nella Risposta n. 218 del 14 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2019 ha introdotto una nuova detrazione fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, in relazione all’acquisto ed alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. La misura riguarda le infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.
Riguardo all’Iva, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’aliquota Iva ridotta del 10 % è applicabile alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono opere di urbanizzazione primaria le strade residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica o del gas, l’illuminazione pubblica, gli spazi di verde attrezzato.
Le opere di urbanizzazione hanno la funzione di soddisfare esigenze ed interessi collettivi di primario spessore e sono generalmente poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi pubblici o privati. La loro caratteristica è quella della destinazione ad uso pubblico.
Le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli elettrici, anche private, costituiscono delle opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio del Comune. Si tratta comunque di opere di urbanizzazione nella misura in cui soddisfino esigenze e interessi collettivi di primario spessore.
Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che mancano tali condizioni. Le colonnine destinate alla ricarica dei veicoli elettrici, infatti, sono destinate esclusivamente ad uso privato. Non possono, pertanto, essere considerate come opere di urbanizzazione primaria, per le quali è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 %.
Inoltre, l’installazione della colonnina di ricarica del veicolo elettrico ad uso privato non può rientrare neanche nell’ipotesi prevista dal Decreto Iva degli impianti di produzione e reti di distribuzione calore – energia e di energia elettrica da fonte solare – fotovoltaica ed eolica, alla quale trova applicazione l’aliquota Iva del 10 %. Si tratta, infatti, di un dispositivo che consente il solo trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche precisato che, se le colonnine di ricarica sono fornite ed installate dalla società istante unitamente all’impianto fotovoltaico in modo tale da costituire un insieme unico, molto probabilmente nell’ambito di un medesimo contratto di appalto, la relativa fornitura potrà beneficiare dell’aliquota Iva del 10 % prevista per gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare – fotovoltaica ed eolica.
Se, invece, la colonnina per la ricarica è installata autonomamente rispetto all’impianto fotovoltaico troverà applicazione l’aliquota Iva ordinaria, fermo restando la possibilità della detrazione ai fini delle imposte dirette.
Le stesse considerazioni, infine, valgono anche qualora le colonnine di ricarica siano fornite ed installate dalla società istante a favore di un soggetto con partita Iva per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.