L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito posto da un Ministero riguardo al trattamento Iva da applicare in caso di compenso relativo ad un progetto di ricerca.
Il Ministero istante ha stipulato un contratto con un istituto per portare avanti un progetto di ricerca. In particolare, la ricerca riguarda la questione della valutazione del grado di disidratazione nell’uomo. Per questa ricerca, l’istituto avrà a disposizione una somma in una misura massima già determinata per lo svolgimento di una serie di attività, come la consultazione e la raccolta delle evidenze scientifiche, l’attivazione di borse di studio, i servizi per la comunicazione scientifica.
Il quesito riguarda il trattamento Iva da applicare alle prestazioni che verranno effettuate dall’istituto di ricerca. Il corrispettivo previsto potrà beneficiare dell’esenzione Iva, come avviene in caso di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alle persone?
Nella Risposta n. 456 dell’8 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa comunitaria prevede che gli Stati membri dell’Unione Europea possano esentare dall’Iva le prestazioni mediche effettuate nell’ambito dell’esercizio delle professioni mediche e paramediche.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha enunciato alcuni principi in materia, stabilendo, ad esempio, che l’esenzione dall’Iva possa essere riconosciuta esclusivamente alle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e problemi di salute.
In una Circolare del gennaio del 2005, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti, seguendo quanto stabilito dalle pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia. In tale sede ha ribadito che l’esenzione Iva deve essere limitata alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale sia quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. Vi rientrano anche quei trattamenti o esami medici eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.
Le disposizioni che prevedono l’esenzione Iva devono comunque essere interpretate in maniera restrittiva, in quanto rappresentano pur sempre una deroga al principio generale in base al quale l’Iva deve essere applicata e riscossa in relazione a prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Riguardo al caso specifico sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, è stato evidenziato che il progetto gestito dall’istituto di ricerca avrà un obiettivo principale consistente nella raccolta e nell’analisi delle migliori evidenze scientifiche e nella realizzazione di un Rapporto Tecnico sulle metodologie e tecnologie esistenti applicabili al monitoraggio della disidratazione nell’uomo.
L’obiettivo secondario sarà, invece, quello di completare, nei laboratori dell’istituto di ricerca, un set-up sperimentale di laboratorio necessario alla valutazione di una selezione di metodi e tecnologie non invasive in grado di rilevare il livello di idratazione nell’uomo.
E’ precisato anche che il valore aggiunto di questo progetto non è soltanto tecnologico, ma anche di tipo organizzativo. Si vuole creare un sistema che possa essere impiegato per la generazione e l’adattamento di programmi di idratazione controllata mirati a mantenere un corretto livello di idratazione.
Il progetto sarà svolto da un gruppo di ricerca misto costituito da ricercatori con competenze multidisciplinari. L’istituto che ha stipulato il contratto con il Ministero è un ente pubblico di ricerca la cui missione è quella di promuovere e tutelare la salute pubblica.
La conclusione raggiunta dall’Agenzia delle Entrate è che le prestazioni di servizio di ricerca scientifica e tecnologica svolte dall’istituto nell’ambito del progetto in questione non possono essere qualificate come prestazioni mediche, ma si configurano come una vera e propria attività di ricerca. In particolare, i risultati di tale attività di ricerca entreranno nella disponibilità del Ministero committente e potranno essere sfruttati dallo stesso Ministero o dall’istituto cofinanziatore, su autorizzazione del Ministero.
Il corrispettivo versato dal Ministero istante dovrà, pertanto, essere assoggettato ad Iva con aliquota ordinaria del 22 %.