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Novità Iva
9 Aprile 2021

Contributi per il trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza sanitaria: non si applica l’Iva

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento Iva da riservare ai contributi erogati dalle Regioni e dalle Province autonome a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati, a seguito dell’emergenza Coronavirus, dai soggetti che operano nel settore del trasporto pubblico di passeggeri, sottoposti a obbligo di servizio pubblico.

A prevedere l’erogazione di questi contributi è stato il Decreto “Rilancio” del maggio del 2020. Esso ha stabilito l’istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel precedente biennio. Le modalità ed i criteri di ripartizione e l’erogazione delle risorse stanziate nel fondo sono state disciplinate con un Decreto interministeriale dell’11 agosto 2020.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 22 del 31 marzo 2021, ha richiamato il costante orientamento della Corte di Giustizia europea secondo il quale una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso e configura, pertanto, un’operazione imponibile, soltanto quando tra l’autore di tale prestazione ed il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore della prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nel caso di erogazioni di denaro da parte della Pubblica Amministrazione, occorre, in particolare, analizzare la qualifica del rapporto giuridico che lega la Pubblica Amministrazione al soggetto che riceve il denaro, i meccanismi che legano i due soggetti e gli accordi sottostanti. Occorre soprattutto distinguere l’ipotesi in cui si debba parlare di “contributi” da quella in cui si debba parlare di “corrispettivi” veri e propri.

Le erogazioni di denaro che sono qualificate come contributi sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva, mentre le erogazioni di denaro qualificabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni sono rilevanti ai fini Iva.

Secondo una Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2013, il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva può essere escluso, ai sensi della normativa comunitaria, soltanto qualora non vi sia alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le erogazioni di denaro. Secondo questo documento di prassi, inoltre, la qualificazione di una erogazione come corrispettivo o come contributo deve essere individuata, prima di tutto, in base a norme di legge, specifiche o generali, ed in base a norme di rango comunitario.

Quando, invece, non sia possibile riscontrare nella legge elementi che inequivocabilmente qualifichino l’erogazione specifica nel senso di contributo o corrispettivo, si deve fare ricorso ai criteri suppletivi individuati nella suddetta Circolare, secondo l’ordine gerarchico in essa indicato, come l’acquisizione da parte dell’ente finanziatore dei risultati dell’attività finanziata o la previsione di un risarcimento del danno da inadempimento.

Tra i criteri generali in base ai quali è possibile attribuire una qualificazione alle erogazioni in denaro vi è la circostanza che tali erogazioni siano effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di determinati presupposti e che la norma che li prevede individui in modo diretto o indiretto i beneficiari delle somme di denaro o definisca l’erogazione come aiuto o come agevolazione.

Con riferimento ai contributi esaminati nella Risoluzione del 31 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che sono previsti con la finalità di compensare le gravi conseguenze economiche e finanziarie che ha subito il settore del trasporto pubblico locale, a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Lo stesso Decreto “Rilancio” che istituisce tali contributi prevede che si tratti di erogazioni finalizzate a sostenere il settore attraverso contributi pubblici a fondo perduto, di natura non strutturale. Inoltre, è individuata la specifica destinazione dell’erogazione, ossia quella di mitigare l’impatto delle conseguenze negative sulle imprese del settore del trasporto pubblico locale causate dall’emergenza sanitaria. Infine, la normativa che prevede tali contributi definisce le modalità per il concreto riconoscimento di essi.

I contributi in questione vengono definiti come “contributi in conto gestione”. La quantificazione di essi è definita dalla stessa normativa in materia. Le società beneficiarie non devono porre in essere alcun adempimento, se non quello di trasmettere all’Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico dei dati economici, così da consentire la ripartizione delle risorse disponibili. Non è neppure necessaria una formale richiesta da parte delle società interessate. Infatti, gli enti territoriali assegnano ed erogano i contributi sulla base delle somme che sono assegnate dallo Stato.

Il soggetto pubblico incaricato di avviare i procedimenti di erogazione di tali contributi è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E’ questo soggetto che porta avanti l’attività istruttoria e verifica le perdite subite dagli operatori del settore e decide, di volta in volta, il contributo da assegnare. Quindi, il contributo viene erogato senza alcuna discrezionalità da parte dell’ente territoriale erogatore.

I destinatari dell’erogazione dei contributi in questione sono coloro che hanno un contratto di servizio con l’ente territoriale erogante. Eppure, questa circostanza, secondo quanto è precisato dall’Agenzia delle Entrate, non appare di per sé idonea a qualificare l’erogazione come una somma pagata come contropartita di specifici servizi resi nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale. Infatti, nel caso specifico, l’ente erogante non opera come parte contrattuale, ma come organo delegato dal soggetto pubblico identificato dalla norma e la natura dell’erogazione risulta essere quella di “contributo”, in quanto al riconoscimento della somma di denaro non corrisponde nessun obbligo in capo al soggetto ricevente.

Quindi, le erogazioni di denaro oggetto di esame nella Risoluzione del 31 marzo 2021 devono considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche precisato che tale conclusione vale in assenza di servizi aggiuntivi. Ed una quota del fondo istituito con il Decreto “Rilancio” in questo ambito potrà essere utilizzata anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

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