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Novità Iva
4 Agosto 2022
5 Minuti di lettura

Corsi di nuoto a scopo ricreativo e sportivo: no all’esenzione Iva.

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Quale trattamento applicare ai fini Iva ai corsi di nuoto impartiti dalle Associazioni sportive dilettantistiche?

A presentare istanza di interpello è un’Associazione sportiva dilettantistica iscritta nel registro provinciale delle persone giuridiche che ha come scopo principale lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse al nuoto ed al triathlon. Nell’ambito della sua attività, l’istante impartisce anche delle lezioni di nuoto principalmente a bambini ed ha ottenuto dalla Federazione Italiana Nuoto la licenza d’esercizio di scuola nuoto federale.

Qual’è il corretto trattamento fiscale ai fini Iva applicabile ai corrispettivi percepiti per lo svolgimento di tale attività di formazione?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 393 del 27 luglio 2022, ha ricordato che la normativa comunitaria ha stabilito che gli Stati membri possono esentare dall’Iva le operazioni educative dell’infanzia e della gioventù e di insegnamento scolastico ed universitario e di formazione e riqualificazione professionale, se effettuate da enti di diritto pubblico con lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.

La normativa nazionale, coerentemente con la disciplina comunitaria, prevede l’esenzione Iva per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e per le prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza comunitaria in virtù della quale è stato chiarito cosa debba intendersi per insegnamento scolastico o universitario. La nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai fini della disciplina Iva si riferisce, in generale, ad un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie ed all’approfondimento ed allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti.

Riguardo alle lezioni di scuola guida, i Giudici dell’Unione Europea hanno affermato che l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine teorico e pratico, resta un insegnamento specialistico che non equivale alla trasmissione di conoscenze e competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario.

E’ stato ricordato, inoltre, che, in un Regolamento comunitario di esecuzione del 2011, è stato disposto che i servizi di formazione o riqualificazione professionale comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale e le prestazioni didattiche per la formazione e l’aggiornamento professionale.

Rispetto al caso specifico riportato nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che è stato in passato chiarito che le lezioni di scuola guida potrebbero essere considerate come formazione professionale se il Giudice nazionale stabilisse che tale formazione sia, ad esempio, rivolta a coloro che intendono esercitare un’attività nel settore dei trasporti di merci su strada e costituisca parte integrante della formazione di queste persone. Conclusioni analoghe erano state espresse dai Giudici comunitari con riferimento alle lezioni di vela.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, richiamato una propria Risposta del 2020 nella quale aveva precisato, riguardo alle lezioni di volo impartite da una scuola di volo per piloti in ambito civile e commerciale, che, come l’insegnamento della guida automobilistica, i corsi di volo rappresentano un insegnamento di tipo specialistico imponibile Iva, dal cui ambito è possibile escludere, per assoggettarli al regime di esenzione Iva, soltanto i corsi finalizzati all’ottenimento della licenza di pilota commerciale e della licenza di pilota di linea, in quanto finalizzati allo svolgimento dell’attività professionale di pilota. L’insegnamento finalizzato all’ottenimento della licenza di pilota privato, invece, avendo uno scopo soltanto ricreativo o sportivo, deve essere considerato di tipo specialistico e come tale è imponibile Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Ma le lezioni di nuoto possono essere considerate nell’ambito dell’insegnamento scolastico o universitario e, quindi, possono beneficiare del regime di esenzione dall’Iva?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in una pronuncia del 2021, ha stabilito che l’insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto nei confronti principalmente di bambini e diretto all’apprendimento delle basi e delle tecniche della disciplina del nuoto, presenta una incontestabile importanza e persegue un obiettivo di interesse pubblico, ma costituisce comunque un insegnamento specialistico impartito specificamente che non equivale alla trasmissione di conoscenze e competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie ed al loro approfondimento e sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario.

Pertanto, la nozione di insegnamento scolastico o universitario deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento del nuoto impartito in una scuola di nuoto.

I corsi in questione non possono neanche essere considerati quali servizi di formazione o riqualificazione professionale, in quanto hanno piuttosto uno scopo ricreativo o sportivo.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che i corsi di nuoto impartiti dall’Associazione istante, prevalentemente a bambini, non possono essere ricondotti nell’ambito di esenzione dall’Iva. Ai corrispettivi percepiti dall’istante a fronte delle lezioni di nuoto si dovrà applicare l’Iva con l’aliquota ordinaria del 22 %.

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